Art. 5. Obblighi di collaborazione 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza puo' chiedere la collaborazione delle strutture organizzative della Provincia e di quelle dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, nonche' la consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse. 2. Il comitato puo' altresi' rivolgere quesiti e richiedere analisi di campione alle strutture sanitarie competenti.