Art. 5.
                     Obblighi di collaborazione
 
  1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  3, il
comitato per i problemi del consumo e dell'utenza  puo'  chiedere  la
collaborazione  delle  strutture  organizzative  della Provincia e di
quelle dell'azienda provinciale per i servizi  sanitari,  nonche'  la
consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse.
  2. Il comitato puo' altresi' rivolgere quesiti e richiedere analisi
di campione alle strutture sanitarie competenti.