Art. 7. Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti 1. Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori la Provincia concede contributi alle associazioni di consumatori e utenti che operano senza fine di lucro e senza rapporti con enti economici esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che, statutariamente, perseguono comunque finalita' rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti. 2. La Giunta provinciale, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, stabilisce con proprio regolamento: a) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, nonche' la relativa documentazione; b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile; c) l'entita' massima del contributo concedibile; d) i criteri per l'elaborazione delle graduatorie delle richieste di contributo; e) le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche mediante anticipi; f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.