Art. 7.
       Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti
 
  1. Al fine di promuovere l'associazionismo  tra  i  consumatori  la
Provincia  concede  contributi  alle  associazioni  di  consumatori e
utenti che operano senza fine di lucro  e  senza  rapporti  con  enti
economici  esclusivamente  nel  campo  della difesa dei consumatori e
degli utenti e che, statutariamente,  perseguono  comunque  finalita'
rientranti  nel  campo della tutela degli interessi dei consumatori e
utenti.
  2. La Giunta provinciale, sentito il comitato per  i  problemi  del
consumo e dell'utenza, stabilisce con proprio regolamento:
   a)  i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di
contributo, nonche' la relativa documentazione;
   b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;
   c) l'entita' massima del contributo concedibile;
   d) i criteri per l'elaborazione delle graduatorie delle  richieste
di contributo;
   e)  le  modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche mediante
anticipi;
   f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della  presente
legge.