Art. 9.
                        Abrogazione di norme
 
  1. Sono abrogati gli articoli 1,  2,  3,  4,  5  e  6  della  legge
provinciale  3  gennaio  1983,  n.  3,  (Tutela  ed  orientamento dei
consumatori e disciplina  delle  vendite  presentate  come  occasioni
particolarmente favorevoli per gli acquirenti).
  2.  Gli  atti  conseguenti  agli  impegni  di  spesa  assunti prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo  le
procedure previste dalla legge provinciale richiamata al comma 1.