Art. 9. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti). 2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale richiamata al comma 1.