Art. 5. 1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire 10.000.000, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed e' ricompreso negli stanziamenti gia' iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale). La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 6 giugno 1997 VIERIN