Art. 2 1. La stipulazione di qualsiasi tipo di contratto ivi compresi i cottimi fiduciari nonche' gli atti aggiuntivi od integrativi degli stessi, e' subordinata all'acquisizione del parere di congruita' salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare. 2. Qualora il processo formativo del contratto si concluda con il verbale di aggiudicazione, il parere di congruita' sara' acquisito prima del provvedimento di approvazione del verbale di aggiudicazione. 3. Il parere di congruita' e' altresi' richiesto per le forniture, gli acquisti, i trasporti, le prestazioni di servizi ed affari consimili da effettuarsi in economia mediante amministrazione diretta. In questa fattispecie ed entro il limite di spesa di L. 3.000.000 (I.V.A. inclusa), il visto di congruita' potra' essere reso anche mediante dichiarazione in forma sintetica.