Art. 2
 
  1.  La  stipulazione  di qualsiasi tipo di contratto ivi compresi i
cottimi fiduciari nonche' gli atti aggiuntivi  od  integrativi  degli
stessi,  e'  subordinata  all'acquisizione  del  parere di congruita'
salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare.
  2. Qualora il processo formativo del contratto si concluda  con  il
verbale  di  aggiudicazione,  il parere di congruita' sara' acquisito
prima   del   provvedimento   di   approvazione   del   verbale    di
aggiudicazione.
  3.  Il parere di congruita' e' altresi' richiesto per le forniture,
gli acquisti, i  trasporti,  le  prestazioni  di  servizi  ed  affari
consimili   da   effettuarsi  in  economia  mediante  amministrazione
diretta. In questa fattispecie ed entro il  limite  di  spesa  di  L.
3.000.000 (I.V.A. inclusa), il visto di congruita' potra' essere reso
anche mediante dichiarazione in forma sintetica.