Art. 4. 1. Nella formulazione dei pareri di congruita' si potra' tenere conto dei seguenti criteri: a) per le forniture e gli acquisti di beni comunemente in commercio, occorre far riferimento ai prezzi di mercato desumibili dai listini in uso o agli elenchi dei prezzi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; b) per lo svolgimento di prestazioni professionali per le quali e' richiesta obbligatoriamente l'iscrizione ad un Ordine o ad un Albo professionale, occorre far riferimento alle relative tariffe; c) per determinate prestazioni per le quali esistono comunque i tariffari, i listini o altri elenchi comunque denominati presso le Camere di commercio, le associazioni di categoria od altri soggetti pubblici, occorre far riferimento a tali documenti; d) per le prestazioni che richiedono un'attivita' di impresa, occorre far riferimento ai costi del personale derivanti dagli accordi collettivi di lavoro nazionali e locali, al costo del materiale impiegato, alle spese tecniche, ai costi generali ed al congruo utile d'impresa; e) per le forniture, gli acquisti e le prestazioni a cui non e' possibile applicare uno dei precedenti criteri, occorre far riferimento ad eventuali precedenti casi similari in cui sia stata parte l'Amministrazione regionale o altre pubbliche Amministrazioni tenendo conto del tempo in cui si sono verificati; f) qualora non sia applicabile il disposto della lettera b) ovvero le tariffe, i tariffari, i listini od altri elenchi non specifichino gli onorari, occorre far riferimento alla prevedibile durata del lavoro ed alla capacita' professionale, qualificazione e competenza richieste per il suo svolgimento.