Art. 4.
 
  1.  Nella  formulazione  dei  pareri di congruita' si potra' tenere
conto dei seguenti criteri:
   a) per  le  forniture  e  gli  acquisti  di  beni  comunemente  in
commercio,  occorre  far  riferimento ai prezzi di mercato desumibili
dai listini in  uso  o  agli  elenchi  dei  prezzi  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724;
   b) per lo svolgimento di prestazioni professionali per le quali e'
richiesta  obbligatoriamente  l'iscrizione  ad un Ordine o ad un Albo
professionale, occorre far riferimento alle relative tariffe;
   c) per determinate prestazioni per le quali  esistono  comunque  i
tariffari,  i  listini  o altri elenchi comunque denominati presso le
Camere di commercio, le associazioni di categoria od  altri  soggetti
pubblici, occorre far riferimento a tali documenti;
   d)  per  le  prestazioni  che  richiedono un'attivita' di impresa,
occorre far  riferimento  ai  costi  del  personale  derivanti  dagli
accordi  collettivi  di  lavoro  nazionali  e  locali,  al  costo del
materiale impiegato, alle spese tecniche, ai  costi  generali  ed  al
congruo utile d'impresa;
   e)  per  le  forniture, gli acquisti e le prestazioni a cui non e'
possibile  applicare  uno  dei  precedenti   criteri,   occorre   far
riferimento  ad  eventuali  precedenti casi similari in cui sia stata
parte l'Amministrazione regionale o altre  pubbliche  Amministrazioni
tenendo conto del tempo in cui si sono verificati;
   f) qualora non sia applicabile il disposto della lettera b) ovvero
le  tariffe, i tariffari, i listini od altri elenchi non specifichino
gli onorari, occorre far  riferimento  alla  prevedibile  durata  del
lavoro  ed  alla capacita' professionale, qualificazione e competenza
richieste per il suo svolgimento.