Art. 6. 1. L'Organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente regolamento e', a seconda della materia oggetto della prestazione, il Direttore del Servizio che nella materia stessa ha competenza in base alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero il Direttore del Servizio decentrato qualora questi sia incaricato di dare esecuzione ad un progetto esecutivo approvato. 2. Qualora le forniture, gli acquisti o le prestazioni riguardino materie rientranti nella competenza di due o piu' Servizi, i pareri sono resi dal Direttore regionale. Il presidente: Cruder