Art. 6.
 
  1.  L'Organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente
regolamento e', a seconda della materia oggetto della prestazione, il
Direttore del Servizio che nella materia stessa ha competenza in base
alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed
integrazioni,  ovvero  il  Direttore  del Servizio decentrato qualora
questi sia incaricato di dare esecuzione  ad  un  progetto  esecutivo
approvato.
  2.  Qualora  le forniture, gli acquisti o le prestazioni riguardino
materie rientranti nella competenza di due o piu' Servizi,  i  pareri
sono resi dal Direttore regionale.
Il presidente: Cruder