Art. 2. Assicurazione vita 1. All'articolo 1 della legge regionale 57/1981 e' aggiunto il seguente comma: "L'Ufficio di Presidenza ha facolta' di stipulare a favore dei Consiglieri regionali richiedenti assicurazione sulla vita che garantisca, in caso di decesso durante il periodo di espletamento del mandato, la corresponsione di un beneficio indennitario a favore degli aventi diritto; alle relative convenzioni si applica l'articolo 3, secondo comma".