Art. 2.
                         Assicurazione vita
 
  1. All'articolo 1 della legge  regionale  57/1981  e'  aggiunto  il
seguente comma:
  "L'Ufficio  di  Presidenza  ha  facolta'  di stipulare a favore dei
Consiglieri  regionali  richiedenti  assicurazione  sulla  vita   che
garantisca, in caso di decesso durante il periodo di espletamento del
mandato,  la  corresponsione  di  un  beneficio indennitario a favore
degli aventi diritto; alle relative convenzioni si applica l'articolo
3, secondo comma".