Art. 3. Assicurazione contro gli infortuni 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 57/1981 e' sostituito dal seguente: "L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidita' permanente temporanea, ivi comprese le spese sanitarie di ricovero, qualora non coperte dal Servizio sanitario nazionale, copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo e' a carico del bilancio regionale".