Art. 3.
                 Assicurazione contro gli infortuni
 
  1.  Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 57/1981 e'
sostituito dal seguente:
  "L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidita'  permanente
temporanea,  ivi comprese le spese sanitarie di ricovero, qualora non
coperte dal Servizio sanitario nazionale, copre gli infortuni  che  i
Consiglieri  possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni
causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo e' a carico del
bilancio regionale".