Art. 4. Rimborso delle spese 1. L'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) va interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si da' attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.