Art. 4.
                        Rimborso delle spese
 
  1. L'articolo 2 della  legge  regionale  13  ottobre  1972,  n.  10
(Determinazione  delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e
della Giunta regionale) va interpretato nel senso che  per  le  somme
erogate   ai  Consiglieri  regionali  in  applicazione  dello  stesso
articolo si da' attuazione alle  previsioni  contenute  nell'articolo
1-bis   della  legge  8  agosto  1995,  n.  349  di  conversione  con
modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.