Art. 5. Trattamento di missione 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10/1972 e' sostituito dal seguente: "Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attivita' connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in localita' del territorio nazionale fino ad un limite massimo di undici annuali e dal luogo di residenza presso le. sedi delle istituzioni dell'Unione europea, fino ad un limite massimo di tre viaggi annuali. Nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non puo' superare l'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e l'equivalente di tre viaggi aerei andata e ritorno Torino-Bruxelles calcolati sulla base delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonche' del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso e' corrisposto nella misura e modalita' prevista dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione)".