Art. 5.
                       Trattamento di missione
 
  1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10/1972  e'
sostituito dal seguente:
  "Oltre  ai  casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in
relazione  alle  attivita'  connesse  all'esplicazione  del   mandato
consiliare,  spetta  il  pagamento delle spese per viaggi di andata e
ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di
linea, dal luogo di residenza in localita' del  territorio  nazionale
fino  ad un limite massimo di undici annuali e dal luogo di residenza
presso le. sedi delle istituzioni dell'Unione  europea,  fino  ad  un
limite massimo di tre viaggi annuali. Nel caso di uso del mezzo aereo
il  rimborso  spese  massimo annuo non puo' superare l'equivalente di
undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e  l'equivalente  di
tre  viaggi  aerei  andata e ritorno Torino-Bruxelles calcolati sulla
base delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie  di  bandiera.
Il  pagamento  delle  spese  per i viaggi effettuati in ferrovia o su
altri servizi di linea viene corrisposto nel  limite  del  costo  del
biglietto  di prima classe e degli eventuali supplementi, nonche' del
costo per l'uso di un posto letto in  compartimento  singolo.  Per  i
viaggi  che  l'interessato  dichiari  di  aver compiuto con automezzo
proprio, il rimborso e' corrisposto nella misura e modalita' prevista
dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n.
15 (Disciplina del trattamento di missione)".