Art. 6.
                          Assegni vitalizi
 
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995,
n. 27  (Disposizioni  in  materia  di  trattamento  indennitario  dei
Consiglieri),  va interpretato nel senso che l'ammontare dell'assegno
vitalizio e' incrementato dal 1  gennaio  di  ogni  anno  sulla  base
dell'indice  medio  annuo  di  variazione  dei  prezzi al consumo per
operai ed impiegati determinatosi  nell'anno  precedente  secondo  le
rilevazioni ISTAT.