Art. 6. Assegni vitalizi 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), va interpretato nel senso che l'ammontare dell'assegno vitalizio e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulla base dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente secondo le rilevazioni ISTAT.