Art. 2. 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennita' regionale o locale. 2. La bandiera viene altresi' esposta: a) all'esterno della sede della Giunta regionale allorche' la Giunta regionale e' riunita; b) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari; c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali piemontesi, in occasione delle riunioni degli stessi; d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.