Art. 2.
 
  1.  L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici
nella Regione Piemonte ha luogo nei  casi  previsti  dalla  legge  e,
previa  espressa  disposizione  od  autorizzazione del Presidente del
Consiglio  regionale,  in  occasione  di  avvenimenti  che  rivestano
particolare importanza e solennita' regionale o locale.
  2. La bandiera viene altresi' esposta:
   a)  all'esterno  della  sede  della  Giunta regionale allorche' la
Giunta regionale e' riunita;
   b) all'esterno della sede del  Consiglio  regionale  in  occasione
delle riunioni consiliari;
   c)  all'esterno  delle  sedi  dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali  piemontesi,  in  occasione  delle  riunioni   degli
stessi;
   d)  all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio
e della fine dell'anno scolastico ed accademico.