Art. 3.
 
  1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici  pubblici
ha  luogo  salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, lettere a),
b) e c), dalle ore 8 al tramonto.
  2. In casi e per luoghi particolari, il  Presidente  del  Consiglio
regionale  puo'  disporre  od  autorizzare  che  la  bandiera rimanga
esposta anche dopo il tramonto. In tale  ipotesi,  la  bandiera  deve
essere adeguatamente illuminata.