Art. 3. 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), dalle ore 8 al tramonto. 2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio regionale puo' disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.