Art. 4.
 
  1.  La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno
di  lutto  deve  essere  tenuta  a  mezz'asta.   Possono   adottarsi,
all'estremita'  superiore  dell'inferitura, due strisce di velo nero.
Dette strisce sono obbligatorie per la  bandiera  che  viene  portata
nelle pubbliche cerimonie funebri.