Art. 5.
 
  1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 17 giugno 1997
                                GHIGO
  Nota:  il  Governo  ha  consentito  l'ulteriore  corso  della legge
osservando tuttavia, in relazione all'articolo 2,  comma  2,  lettera
d),  che  l'esposizione  della  bandiera della Regione Piemonte debba
avvenire unitamente all'esposizione della bandiera della  Repubblica,
in  ossequio  alle  disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.