Art. 5. 1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 17 giugno 1997 GHIGO Nota: il Governo ha consentito l'ulteriore corso della legge osservando tuttavia, in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera d), che l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte debba avvenire unitamente all'esposizione della bandiera della Repubblica, in ossequio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.