Art. 2.
                     Individuazione dei settori
 
  1.  I  settori  economici  di  agricoltura,  industria,  commercio,
turismo,  pesca,  trasporti  e  spedizioni,  credito,  assicurazioni,
servizi   alle   imprese   sono   individuati   sulla   base    della
classificazione  ufficiale  delle  attivita'  economiche  definite  a
livello internazionale da Isic
 Rev. 3 e da Nace Rev. I e a livello italiano da Ateco 91, secondo il
prospetto di cui all'allegato A.
  2.  Il  settore  dell'artigianato  e'  individuato sulla base delle
imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n.  443,
iscritte all'albo di cui all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio
1986,  n.  3  ed  annotate  nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e fino
alla data della sua completa attuazione, nel  registro  delle  ditte,
tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.
  3.  Gli  altri  settori di rilevante interesse per l'economia della
circoscrizione provinciale sono individuati  considerando  i  settori
economici  previsti dalla classificazione Ateco 91 non esplicitamente
richiamati dal precedente comma 1 (M: Istruzione; N: Sanita' ed altri
servizi sociali; O: Altri servizi pubblici, sociali e  personali;  P:
Servizi  domestici  presso  famiglie e convivenze) limitatamente alle
attivita' svolte da imprese, nonche' gli altri  settori,  comparti  e
aggregati   di   imprese  quando  ricoprano  un  rilevante  interesse
nell'economia della circoscrizione provinciale,  tenuto  conto  anche
dei criteri richiamati al successivo art. 4.