Art. 2. Individuazione dei settori 1. I settori economici di agricoltura, industria, commercio, turismo, pesca, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attivita' economiche definite a livello internazionale da Isic Rev. 3 e da Nace Rev. I e a livello italiano da Ateco 91, secondo il prospetto di cui all'allegato A. 2. Il settore dell'artigianato e' individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all'albo di cui all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e fino alla data della sua completa attuazione, nel registro delle ditte, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4. 3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione Ateco 91 non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 (M: Istruzione; N: Sanita' ed altri servizi sociali; O: Altri servizi pubblici, sociali e personali; P: Servizi domestici presso famiglie e convivenze) limitatamente alle attivita' svolte da imprese, nonche' gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri richiamati al successivo art. 4.