Art. 3.
                              F o n t i
 
  1.  I dati relativi al numero di imprese, all'indice di occupazione
e al valore aggiunto di ciascuna provincia regionale  per  i  settori
individuati   ai  commi  1  e  2  dell'art.  2  sono  elaborati,  con
l'assistenza dell'Unioncamere, dalle Camere di commercio  utilizzando
il  registro  delle  imprese,  i repertori ed archivi camerali di cui
all'art.  8  della  legge  n.  580/1993,  nonche'  le   altre   fonti
disponibili  piu'  aggiornate, e sono comunicati entro il 31 marzo di
ogni anno all'Assessorato ed al  Ministero  industria,  commercio  ed
artigianato  che  provvede  alla  loro  pubblicazione  secondo quanto
previsto dal regolamento  nazionale  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 1995, n. 472).
  2.  In  sede  di  prima  applicazione l'indice di occupazione ed il
valore aggiunto sono determinati secondo quanto previsto dal comma  3
dell'art. 3 del regolamento nazionale.