Art. 3. F o n t i 1. I dati relativi al numero di imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna provincia regionale per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono elaborati, con l'assistenza dell'Unioncamere, dalle Camere di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, nonche' le altre fonti disponibili piu' aggiornate, e sono comunicati entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessorato ed al Ministero industria, commercio ed artigianato che provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto dal regolamento nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472). 2. In sede di prima applicazione l'indice di occupazione ed il valore aggiunto sono determinati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del regolamento nazionale.