Art. 4.
 Procedure di calcolo e criteri per la ripartizione dei consiglieri
 
  1.  Le  procedure  di  calcolo ed i criteri per la ripartizione dei
consiglieri per ciascun settore, ivi compreso il settore pesca,  sono
quelli  indicati  nel  regolamento  nazionale emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 472/1995 agli articoli che di  seguito
si riportano:
  "Art. 4 (Procedure di calcolo per la ripartizione). - 1. Al fine di
evitare  duplicazione  nella  determinazione del valore dei parametri
dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione  ed  il
valore  aggiunto delle imprese artigiane e delle societa' cooperative
dei settori  delle  assicurazioni,  credito,  servizi  alle  imprese,
trasporti   e   spedizioni,   turismo,  non  sono  considerati  nella
determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della
cooperazione.   Allo stesso fine, nella determinazione del valore dei
parametri dei settori dell'agricoltura,  industria  e  commercio  non
sono  considerati  quelli  relativi  alle  imprese  artigiane  e alle
societa' cooperative.
  2. Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati  in
percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo
delle  imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo
prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.
  3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori e'  calcolata
per  ciascuno  dei  settori  individuati la media aritmetica semplice
delle quote percentuali dei tre parametri.
  4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione  di  ciascun
consigliere   e'   calcolato   in  base  al  numero  dei  consiglieri
determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.