Art. 5.
                    Ripartizione dei consiglieri.
 
  1.  Ai  fini  della  determinazione  del  numero  dei   consiglieri
spettanti  a  ciascun  settore, le Camere di commercio rapportano per
ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali
dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione
di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a
piu' o meno  un  consigliere,  rispetto  al  numero  dei  consiglieri
risultanti   da   tale   calcolo,   in   relazione   alle  specifiche
caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale,  tenendo
conto anche dei criteri di cui al comma 3.
  2.  Al  fine  di  consentire  la  rappresentanza  dei settori delle
assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
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per   l'economia  della  circoscrizione  provinciale,  le  Camere  di
commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima
di accesso alla ripartizione dei  consiglieri,  un  valore  inferiore
all'unita'  nel  rapporto  calcolato  ai  sensi del comma precedente;
possono, inoltre, stabilire per  i  medesimi  settori  l'accorpamento
della rappresentanza tra piu' di uno di essi.
  3.   Le   Camere   di  commercio  possono  prevedere  una  autonoma
rappresentanza dei settori  di  rilevante  interesse  per  l'economia
della  circoscrizione  provinciale,  tenendo conto in particolare del
grado di  apertura  ai  mercati  internazionali,  delle  integrazioni
intersettoriali,  delle  dinamiche  di  crescita dei singoli settori,
nonche' delle specificita' economiche e delle tradizioni locali.
  4.  Qualora,  sulla  base  del  calcolo   effettuato,   il   numero
complessivo   dei   consiglieri   dei   settori  dell'industria,  del
commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura,  sia  inferiore  alla
meta'   dei   componenti  il  consiglio,  il  numero  di  consiglieri
necessario  per  raggiungere  detta   percentuale,   da   arrotondare
all'unita'  superiore, e' portato in detrazione al numero complessivo
dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori  di  cui  all'art.
10, comma 2, della legge.