Art. 5.
           Componenti designati dalla Provincia regionale
 
  1. I componenti dei consigli  camerali  designati  dalla  Provincia
regionale  ai  sensi  dell'art.  10, comma 8, della legge regionale 4
aprile 1995, n. 29 devono possedere i requisiti di  cui  all'art.  13
della medesima legge.