Art. 6.
                     Norme transitorie e finali
 
  1.  In  fase  di  prima  applicazione  le  giunte  delle  Camere di
commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 27, comma
1, della legge regionale 4  aprile  1995,  n.  29  entro  il  termine
perentorio  di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente
regolamento ovvero dalla data di prima pubblicazione dei dati di  cui
al  precedente  art.  3  e  continuano  ad  esercitare l'attivita' di
amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.