Art. 6. Norme transitorie e finali 1. In fase di prima applicazione le giunte delle Camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente regolamento ovvero dalla data di prima pubblicazione dei dati di cui al precedente art. 3 e continuano ad esercitare l'attivita' di amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.