(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 7 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Stagione venatoria e giornate di caccia 1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 1997 e termina il 31 gennaio 1998. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e' consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedi' mercoledi', giovedi' sabato e domenica. 3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1997, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi' venerdi' e' consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione.