(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27
                         del 7 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Stagione venatoria e giornate di caccia
 
  1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 1997  e  termina
il 31 gennaio 1998.
  2.  Per  l'intera  stagione  venatoria  la caccia e' consentita tre
giorni per  ogni  settimana,  che  il  titolare  della  licenza  puo'
scegliere  fra  quelli  di  lunedi'  mercoledi',  giovedi'  sabato  e
domenica.
  3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1997, fermo restando il
divieto di caccia nei giorni di martedi' venerdi'  e'  consentito  ad
ogni  cacciatore,  per  la  caccia  da  appostamento  alla selvaggina
migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di
caccia a propria disposizione.