Art. 10.
                              Sanzioni
 
  1.  Per  le  violazioni  alle  norme  (Iella  presente  legge,  non
espressamente  previste dalla legge regionale n. 3/1994 e dalla legge
n. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui  alla  lettera  q)  della
legge regionale n. 3/1994.