Art. 11. Norma finale 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della disciplina vigente in materia. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 27 giugno 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 21 maggio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 19 giugno 1997.