Art. 11.
                            Norma finale
 
  1.  Per  tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le
disposizioni della disciplina vigente in materia.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 27 giugno 1997
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  21
maggio  1997  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 19
giugno 1997.