Art. 3.
                     Modalita' e forme di caccia
 
  1. L'esercizio venatorio e' consentito,  anche  con  l'ausilio  del
cane, dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998 da appostamento, fisso
o temporaneo, e in forma vagante.
  2.  Le Provincie possono regolamentare, nel periodo compreso fra il
1 gennaio ed il 31 gennaio 1998, la caccia vagante e l'uso del cane.
  3. E' vietato, per l'installazione degli  appostamenti  temporanei,
prelevare  materiale  fresco  da  colture  arboree  sia  agricole che
forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Puo' essere
utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea,
appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
  4. Gli appostamenti temporanei  possono  essere  installati  un'ora
prima  dell'orario  di caccia. Al termine della caccia il fruitore e'
tenuto a liberare  il  terreno  dal  materiale  usato  per  costruire
l'appostamento.
  5  L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei
nelle zone dove non e' permessa la  caccia  vagante  o  nel  caso  di
fruizione  continuativa  di  giornate  di caccia di cui al precedente
art. 1 comma 3, e' consentito solo con il fucile smontato o racchiuso
in idoneo involucro.
  6. Il cacciatore e' tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce
sparate. E' altresi' tenuto al termine della caccia alla raccolta dei
bossoli intorno alla postazione usata.
  7. Non e' consentita la posta  alla  beccaccia  ne'  la  caccia  da
appostamento al beccaccino.