Art. 3. Modalita' e forme di caccia 1. L'esercizio venatorio e' consentito, anche con l'ausilio del cane, dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998 da appostamento, fisso o temporaneo, e in forma vagante. 2. Le Provincie possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 1998, la caccia vagante e l'uso del cane. 3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Puo' essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. 4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. Al termine della caccia il fruitore e' tenuto a liberare il terreno dal materiale usato per costruire l'appostamento. 5 L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non e' permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui al precedente art. 1 comma 3, e' consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro. 6. Il cacciatore e' tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresi' tenuto al termine della caccia alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata. 7. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento al beccaccino.