Art. 5.
                  Allenamento ed addestramento cani
 
  1. L'allenamento dei cani e'  consentito  nei  giorni  di  martedi'
giovedi'  sabato  e  domenica  di  ogni settimana dal 17 agosto al 18
settembre 1997, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14  alle
ore  19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a
divieto  di  caccia.  L'allenamento  non  e'  consentito  nelle  aree
interessate  dalle  produzioni  agricole  di  cui all'art. 42 secondo
comma  della  legge  regionale  3/1994  e  alla  delibera  consiliare
588/1995,  anche  se  prive  di  tabellazione.  Per  i cacciatori non
residenti in Toscana non iscritti  ad  A.T.C.  toscani  l'accesso  e'
consentito solo in regime di reciprocita'.