Art. 5. Allenamento ed addestramento cani 1. L'allenamento dei cani e' consentito nei giorni di martedi' giovedi' sabato e domenica di ogni settimana dal 17 agosto al 18 settembre 1997, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento non e' consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 secondo comma della legge regionale 3/1994 e alla delibera consiliare 588/1995, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad A.T.C. toscani l'accesso e' consentito solo in regime di reciprocita'.