Art. 6.
                         Tesserino venatorio
 
  1.  Per  esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del
tesserino  venatorio,  valido  su  tutto  il  territorio   nazionale,
rilasciato dal Comune di residenza previa esibizione della licenza di
caccia valida e riconsegna del tesserino della stagione precedente. I
cacciatori   che   hanno   cambiato  residenza  dopo  l'inizio  della
precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al  Comune  di
provenienza.
  2.  Il  cacciatore,  all'inizio  della  giornata  venatoria, dovra'
indicare, in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data  della
giornata  di  caccia  e  marcare  gli  appositi  spazi  del tesserino
venatorio  corrispondenti  all'Ambito  Territoriale   di   Caccia   e
l'eventuale  mobilita',  o accesso ad istituto privato o la fruizione
continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina  migratoria  da
appostaniento.  Deve  essere  altresi' indicato, dopo l'abbattimento,
ogni capo di selvaggina stanziale e, al  termine  della  giornata  di
caccia,  il  numero  complessivo  dei  capi  di selvaggina migratoria
abbattuti. Tale norma non si applica per l'abbattimento di  cinghiali
in forma organizzata.
  3.  Il  deposito  dei  capi  abbattuti  deve  essere  indicato  sul
tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio  attorno  al
pallino  (.)  che  contrassegna  l'abbattimento  del capo, cosi' come
indicato nel tesserino venatorio.
  4.  Il  tesserino  e'  mezzo  di  controllo delle quantita' e delle
specie prelevate.
  5. Nelle  aziende  agrituristico-venatorie  non  e'  necessario  il
possesso del tesserino per l'esercizio dell'attivita' venatoria.