Art. 6. Tesserino venatorio 1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza previa esibizione della licenza di caccia valida e riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza. 2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovra' indicare, in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data della giornata di caccia e marcare gli appositi spazi del tesserino venatorio corrispondenti all'Ambito Territoriale di Caccia e l'eventuale mobilita', o accesso ad istituto privato o la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostaniento. Deve essere altresi' indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Tale norma non si applica per l'abbattimento di cinghiali in forma organizzata. 3. Il deposito dei capi abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al pallino (.) che contrassegna l'abbattimento del capo, cosi' come indicato nel tesserino venatorio. 4. Il tesserino e' mezzo di controllo delle quantita' e delle specie prelevate. 5. Nelle aziende agrituristico-venatorie non e' necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attivita' venatoria.