Art. 7. Periodi di caccia e specie cacciabili 1. Dal 21 settembre al 31 dicembre 1997 la caccia e' consentita a: consiglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Provincie possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. 2. Dal 21 settembre all'8 dicembre 1997 e' consentita la caccia alla lepre comune. Le Provincie tenuto conto dalla consistenza faunistica possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 dicembre1997. 3.Dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998 la caccia e' consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione folaga frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione tordo bottaccio, tordo sassello, volpe. 4. Dal 1 novembre 1997 al 31 gennaio 1998 e' consentita la caccia al cinghiale secondo le modalita' stabilite dal regolamento regionale 4/1996. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole ovvero per l'attivazione del piano faunistico provinciale, le Provincie individuano i territori nei quali la caccia al cinghiale puo' essere anticipata al 1 ottobre 1997 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 legge 157/1992. 5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale 3/1994 le Provincie predispongono, nel periodo dal 2 agosto al 30 settembre 1997 ovvero, nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1997 forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione e' subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.