Art. 8. Deroghe 1. La Giunta regionale puo' consentire sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta, circostanziata, delle Provincie, nei giorni 1, 6 e 7 settembre 1997 la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al merlo. Da appostamento temporaneo, nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del merlo non puo' superare i 4 capi. La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa puo' essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 legge n. 157/1992. 2. L'allenamento e l'addestramento dei cani e' vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1. 3. Nelle aziende agrituristico-venatorie e' altresi' consentita, nel rispetto dei piani di abbatimento approvati dalle Provincie, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 1998. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio e' consentito a partire dal 1 ottobre 1997. 4. Le Provincie possono, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1998.