Art. 8.
                               Deroghe
 
  1. La Giunta regionale puo'  consentire  sulla  base  delle  scelte
effettuate  nei  piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta,
circostanziata, delle Provincie, nei giorni 1, 6 e 7  settembre  1997
la  caccia  da  appostamento  alla  tortora (Streptopelia turtur), al
colombaccio e al merlo. Da appostamento temporaneo, nei giorni di cui
sopra, il prelievo giornaliero del merlo non puo' superare i 4  capi.
La  Giunta  Regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari
di  caccia  e i territori ove questa puo' essere svolta, nel rispetto
dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 legge n. 157/1992.
  2. L'allenamento  e  l'addestramento  dei  cani  e'  vietato  nelle
giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1.
  3.  Nelle  aziende  agrituristico-venatorie e' altresi' consentita,
nel rispetto dei piani di abbatimento approvati dalle  Provincie,  la
caccia  alle  seguenti  specie  provenienti  da  allevamento: germano
reale, pernice rossa, starna, lepre e  ungulati  in  aree  recintate,
fino  al  31  gennaio  1998.  Per  gli ungulati, in dette aziende, il
prelievo venatorio e' consentito a partire dal 1 ottobre 1997.
  4. Le Provincie possono,  sentiti  i  Comitati  di  Gestione  degli
A.T.C.,  vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende
faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo  compreso
tra il 1 ed il 31 gennaio 1998.