Art. 2.
 Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, concernente
       "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano"
 
  1.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo 12 della legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13 e' aggiunto il seguente:
  "6. Gli enti locali ai quali sono  state  delegate  dalla  presente
legge  le  funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi
connessi  a  tali  attivita'  possono,  nei  limiti   delle   proprie
disponibilita'  di  bilancio, bandire concorsi riservati al personale
gia' in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio,
anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente
di appartenenza  nonche'  presso  l'amministrazione  provinciale  nel
periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un
periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.".