Art. 2. Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, concernente "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano" 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e' aggiunto il seguente: "6. Gli enti locali ai quali sono state delegate dalla presente legge le funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi connessi a tali attivita' possono, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, bandire concorsi riservati al personale gia' in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente di appartenenza nonche' presso l'amministrazione provinciale nel periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.".