Art. 3. Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, concernente "Conferimento di incarichi provvisori per la funzione di direttore sanitario negli ospedali delle unita' sanitarie locali, ammissione ai concorsi per il profilo professionale degli psicologi nelle unita' sanitarie locali e norme sul riordino del Servizio sanitario provinciale". 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22 e' inserito il seguente: "5-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di direttore sanitario delle aziende speciali unita' sanitarie locali possono essere affidate, in mancanza di personale sanitario in possesso dei requisiti richiesti, ad un dirigente medico di 2 livello dirigenziale della medesima azienda che rimane titolare della funzione dirigenziale stessa. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario viene determinata un'indennita' con provvedimento della Giunta provinciale".