Art. 3.
Modifica  alla legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, concernente
"Conferimento di incarichi provvisori per la  funzione  di  direttore
sanitario negli ospedali delle unita' sanitarie locali, ammissione ai
concorsi  per  il  profilo professionale degli psicologi nelle unita'
sanitarie  locali  e  norme  sul  riordino  del  Servizio   sanitario
provinciale".
 
  1.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo  4 della legge provinciale 10
novembre 1993, n. 22 e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Per  la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge le funzioni di direttore sanitario delle aziende
speciali unita' sanitarie locali possono essere affidate, in mancanza
di personale sanitario in possesso dei  requisiti  richiesti,  ad  un
dirigente medico di 2 livello dirigenziale della medesima azienda che
rimane   titolare   della   funzione   dirigenziale  stessa.  Per  lo
svolgimento delle funzioni di direttore sanitario  viene  determinata
un'indennita' con provvedimento della Giunta provinciale".