Art. 4. Funzionamento piste ciclabili intercomunali 1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1997 di cui all'articolo 2, allegato B, partita n. 5 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 (legge finanziaria 1997). 2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: (Omissis).