Art. 4.
             Funzionamento piste ciclabili intercomunali
 
  1.  Per  la concessione di contributi per la realizzazione di piste
ciclabili  intercomunali  ai  sensi  dell'articolo  6   della   legge
provinciale   10   agosto  1995,  n.  17,  e'  autorizzata  a  carico
dell'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2 miliardi, alla cui
copertura  si  provvede   mediante   riduzione   per   pari   importo
dell'autorizzazione  di  spesa per l'anno 1997 di cui all'articolo 2,
allegato B, partita n. 5 della legge provinciale 30 gennaio 1997,  n.
1 (legge finanziaria 1997).
  2.  Nello  stato  di  previsione della spesa per l'anno finanziario
1997 sono introdotte  le  seguenti  variazioni,  sia  in  termini  di
competenza che di cassa:
  (Omissis).