Art. 2.
                       Sottoscrizione di quote
 
  1. Al fine di  sostenere  l'attivita'  svolta  da  Struttura  Valle
d'Aosta  s.r.l.,  costituita ai sensi della legge regionale 12 maggio
1994, n. 17, concernente integrazioni e modalita' di attuazione della
L.R.   4/1993, per l'attuazione delle  linee  di  intervento  di  cui
all'art.  1, la Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 5
della  legge  regionale  28  giugno  1982,  n. 16 (Costituzione della
Societa'  finanziaria  regionale  per  lo  sviluppo  economico  della
Regione  Valle  d'Aosta),  e  successive  modificazioni,  a conferire
specifico  mandato  a  Finaosta  s.p.a.  per  la  sottoscrizione   di
ulteriori  quote  del  capitale  sociale  di  Struttura Valle d'Aosta
s.r.l. fino all'importo massimo di lire 1.500 milioni.
  2. La  sottoscrizione  e'  finalizzata  alla  costituzione  di  una
riserva  di  liquidita'  che assicuri flessibilita' finanziaria nelle
operazioni di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.