Art. 2. Sottoscrizione di quote 1. Al fine di sostenere l'attivita' svolta da Struttura Valle d'Aosta s.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 12 maggio 1994, n. 17, concernente integrazioni e modalita' di attuazione della L.R. 4/1993, per l'attuazione delle linee di intervento di cui all'art. 1, la Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, a conferire specifico mandato a Finaosta s.p.a. per la sottoscrizione di ulteriori quote del capitale sociale di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. fino all'importo massimo di lire 1.500 milioni. 2. La sottoscrizione e' finalizzata alla costituzione di una riserva di liquidita' che assicuri flessibilita' finanziaria nelle operazioni di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.