Art. 10. Funzionamento del comitato 1. Il presidente e il vice-presidente del comitato sono eletti tra i suoi componenti. 2. Il presidente, o altro componente del comitato da lui delegato, rappresenta il CERVIM a livello tecnico e scientifico presso gli organismi nazionali e internazionali. 3. Il comitato e' convocato dal suo presidente, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 4. Se un componente del comitato non partecipa, senza un giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica. 5. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno; la data della convocazione deve essere fissata in modo da lasciare al consiglio di amministrazione il tempo per deliberare sul bilancio preventivo.