Art. 10.
                     Funzionamento del comitato
 
  1. Il presidente e il vice-presidente del comitato sono eletti  tra
i suoi componenti.
  2.  Il presidente, o altro componente del comitato da lui delegato,
rappresenta il CERVIM a livello  tecnico  e  scientifico  presso  gli
organismi nazionali e internazionali.
  3.  Il  comitato e' convocato dal suo presidente, o su richiesta di
un terzo dei suoi componenti.
  4.  Se  un  componente  del  comitato  non  partecipa,   senza   un
giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
  5. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno; la data della
convocazione deve essere fissata in modo da lasciare al  consiglio di
amministrazione il tempo per deliberare sul bilancio  preventivo.