Art. 11. Collegio dei revisori dei conti 1. L'amministrazione del CERVIM e' controllata da un collegio dei revisori dei conti composto di tre componenti effettivi, di cui uno e' il presidente, e due supplenti. 2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. I restanti componenti effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea. 3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano gli onorari stabiliti dal consiglio di amministrazione. 4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto.