Art. 11.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
  1.  L'amministrazione  del CERVIM e' controllata da un collegio dei
revisori dei conti composto di tre componenti effettivi, di  cui  uno
e' il presidente, e due supplenti.
  2.  Il  presidente  del collegio dei revisori dei conti e' nominato
dalla Giunta regionale, su proposta  dell'Assessore  all'agricoltura,
forestazione  e  risorse  naturali. I restanti componenti effettivi e
supplenti sono nominati dall'assemblea.
  3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti  spettano  gli
onorari stabiliti dal consiglio di amministrazione.
  4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla Giunta
regionale la relazione allegata al rendiconto.