Art. 13.
                         Proventi del CERVIM
 
  1. Il CERVIM provvede alle proprie spese con i seguenti  proventi:
   a) contributo ordinario annuo ed eventuali contributi straordinari
della Regione  e  degli  altri  enti  ed  organizzazioni  italiani  e
stranieri aderenti al CERVIM;
   b) eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e di enti
ed organizzazioni italiani e stranieri non aderenti al CERVIM.
  2.  L'erogazione  del  contributo  annuo  da parte della Regione e'
subordinata, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio,  alla
presentazione   da   parte   del   CERVIM   del  rendiconto  relativo
all'esercizio finanziario dell'anno precedente, ed alla verifica,  da
parte  della  struttura  dirigenziale  appositamente  individuata con
deliberazione della Giunta regionale,  ai  sensi  dell'art.  8  della
legge  regionale  23  ottobre 1995 n. 45 (Riforma dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione  della
disciplina  del  personale),  circa  la  corrispondenza  delle  spese
sostenute con i fini istituzionali del CERVIM.