Art. 13. Proventi del CERVIM 1. Il CERVIM provvede alle proprie spese con i seguenti proventi: a) contributo ordinario annuo ed eventuali contributi straordinari della Regione e degli altri enti ed organizzazioni italiani e stranieri aderenti al CERVIM; b) eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e di enti ed organizzazioni italiani e stranieri non aderenti al CERVIM. 2. L'erogazione del contributo annuo da parte della Regione e' subordinata, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, alla presentazione da parte del CERVIM del rendiconto relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, ed alla verifica, da parte della struttura dirigenziale appositamente individuata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), circa la corrispondenza delle spese sostenute con i fini istituzionali del CERVIM.