Art. 17.
                          Norma transitoria
 
  1. Tutti gli organi previsti dalla L.R. 56/1987, abrogata dall'art.
16, ed in carica al momento dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  esercitano  le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi
organi, che deve avvenire entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore
della presente legge.