Art. 17. Norma transitoria 1. Tutti gli organi previsti dalla L.R. 56/1987, abrogata dall'art. 16, ed in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi, che deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.