Art. 18.
                 Istituzione del comitato regionale
                 di coordinamento della viticoltura
 
  1.  E'  istituito  il  comitato  regionale  di  coordinamento della
viticoltura, a cui competono le seguenti funzioni:
   a) formulare proposte o  richieste  di  interventi  regionali  nel
settore vitivinicolo;
   b)   affrontare   problemi   di  carattere  generale  inerenti  la
viticoltura;
   c) studiare e proporre azioni sia tecniche,  che  organizzative  o
finanziarie  atte  a  migliorare  la viticoltura sotto i vari profili
qualitativo, quantitativo ed economico.
  2. Il comitato regionale  di  coordinamento  della  viticoltura  e'
composto da:
   a)    sei   componenti   in   rappresentanza   delle   cooperative
vitivinicole;
   b) sei componenti in rappresentanza delle associazioni comunali  e
comprensoriali;
   c)  un  componente  in  rappresentanza dei produttori non aderenti
alle associazioni di cui alla lettera b);
   d)  un  componente  in   rappresentanza   dell'Institut   agricole
re'gional;
   e)  un  componente in rappresentanza delle organizzazioni operanti
nel settore vitienologico non appartenenti alle categorie di cui alle
lettere precedenti;
   f) i dirigenti responsabili delle strutture  regionali  competenti
in materia di viticoltura o loro rispettivo delegato;
   g)  un tecnico addetto al settore vitienologico delle strutture di
cui alla lettera f).
  3.   Le   spese   di   funzionamento   del  comitato  regionale  di
coordinamento della viticoltura sono a carico del bilancio regionale,
compatibilmente con le disponibilita' dello stesso,  e  sono  erogate
previa  verifica  da parte della struttura dirigenziale appositamente
individuata  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art.  8  della L.R. 45/1995, circa la corrispondenza delle spese
sostenute con i fini istituzionali del comitato stesso.
  4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  il
comitato  regionale  di  coordinamento  della  viticoltura provvede a
presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione  e  risorse
naturali il proprio statuto.