Art. 18. Istituzione del comitato regionale di coordinamento della viticoltura 1. E' istituito il comitato regionale di coordinamento della viticoltura, a cui competono le seguenti funzioni: a) formulare proposte o richieste di interventi regionali nel settore vitivinicolo; b) affrontare problemi di carattere generale inerenti la viticoltura; c) studiare e proporre azioni sia tecniche, che organizzative o finanziarie atte a migliorare la viticoltura sotto i vari profili qualitativo, quantitativo ed economico. 2. Il comitato regionale di coordinamento della viticoltura e' composto da: a) sei componenti in rappresentanza delle cooperative vitivinicole; b) sei componenti in rappresentanza delle associazioni comunali e comprensoriali; c) un componente in rappresentanza dei produttori non aderenti alle associazioni di cui alla lettera b); d) un componente in rappresentanza dell'Institut agricole re'gional; e) un componente in rappresentanza delle organizzazioni operanti nel settore vitienologico non appartenenti alle categorie di cui alle lettere precedenti; f) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di viticoltura o loro rispettivo delegato; g) un tecnico addetto al settore vitienologico delle strutture di cui alla lettera f). 3. Le spese di funzionamento del comitato regionale di coordinamento della viticoltura sono a carico del bilancio regionale, compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, e sono erogate previa verifica da parte della struttura dirigenziale appositamente individuata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/1995, circa la corrispondenza delle spese sostenute con i fini istituzionali del comitato stesso. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato regionale di coordinamento della viticoltura provvede a presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali il proprio statuto.