Art. 4.
                              Assemblea
 
  1.  L'assemblea  e'  costituita  dai  rappresentanti  degli enti ed
organizzazioni aderenti al CERVIM.
  2. L'assemblea e' presieduta e convocata dal presidente del  CERVIM
e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa:
   a)  nomina  quattro  componenti del consiglio di amministrazione e
due componenti effettivi e due supplenti del  collegio  dei  revisori
dei conti;
   b) nomina i venti componenti esperti nel settore della viticoltura
di montagna, all'interno del comitato tecnico-scientifico;
   c) approva lo statuto e le sue modificazioni;
   d)  approva  il rendiconto e, entro il trenta giugno di ogni anno,
il bilancio preventivo;
   e) approva il programma di attivita' annuale del CERVIM.
  3. I  documenti  di  cui  al  comma  2,  lettere  d)  ed  e),  dopo
l'approvazione  da  parte  dell'assemblea, sono trasmessi alla Giunta
regionale.