Art. 4. Assemblea 1. L'assemblea e' costituita dai rappresentanti degli enti ed organizzazioni aderenti al CERVIM. 2. L'assemblea e' presieduta e convocata dal presidente del CERVIM e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa: a) nomina quattro componenti del consiglio di amministrazione e due componenti effettivi e due supplenti del collegio dei revisori dei conti; b) nomina i venti componenti esperti nel settore della viticoltura di montagna, all'interno del comitato tecnico-scientifico; c) approva lo statuto e le sue modificazioni; d) approva il rendiconto e, entro il trenta giugno di ogni anno, il bilancio preventivo; e) approva il programma di attivita' annuale del CERVIM. 3. I documenti di cui al comma 2, lettere d) ed e), dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, sono trasmessi alla Giunta regionale.