Art. 7. Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' di diritto presidente del CERVIM e ne ha la rappresentanza pro tempore. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, che deve essere riunito anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute. 2. In caso di necessita', comprovata oggettivamente, il presidente puo' prendere provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli alla ratifica nella prima riunione successiva del consiglio di amministrazione. 3. In assenza del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente. 4. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono valide se non e' presente almeno la meta' dei componenti. 5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. 6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto e del bilancio di previsione.