Art. 7.
           Funzionamento del consiglio di amministrazione
 
  1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' di diritto
 presidente del CERVIM e ne ha  la  rappresentanza  pro  tempore.  Il
presidente  convoca  il consiglio di amministrazione, che deve essere
riunito anche su richiesta di almeno un terzo  dei  suoi  componenti,
fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute.
  2.  In caso di necessita', comprovata oggettivamente, il presidente
puo' prendere provvedimenti d'urgenza  con  l'obbligo  di  sottoporli
alla  ratifica  nella  prima  riunione  successiva  del  consiglio di
amministrazione.
  3. In assenza del presidente,  le  sue  funzioni  sono  svolte  dal
vice-presidente.
  4.  Le  sedute  del consiglio di amministrazione non sono valide se
non e' presente almeno la meta' dei componenti.
  5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso
di parita' di voti, prevale quello del presidente.
  6. Il consiglio di amministrazione si  riunisce  almeno  una  volta
all'anno  per  la  predisposizione  del  rendiconto e del bilancio di
previsione.