Art. 2.
              Modalita' di erogazione e di liquidazione
 
  1.  Il  finanziamento  e'  liquidato  su  presentazione di stati di
avanzamento per quanto  concerne  i  pagamenti  parziali,  mentre  il
saldo,  nella  misura non inferiore al dieci per cento dell'ammontare
complessivo del  contributo,  e'  erogato  previa  presentazione  dei
certificati   di   collaudo   e  di  agibilita'  della  struttura.  I
provvedimenti  di  liquidazione  dei  contributi  sono  adottati  dal
dirigente   della   struttura  regionale  competente  in  materia  di
assistenza  sociale  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   della
richiesta.