Art. 2. Modalita' di erogazione e di liquidazione 1. Il finanziamento e' liquidato su presentazione di stati di avanzamento per quanto concerne i pagamenti parziali, mentre il saldo, nella misura non inferiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo, e' erogato previa presentazione dei certificati di collaudo e di agibilita' della struttura. I provvedimenti di liquidazione dei contributi sono adottati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza sociale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.