Art. 2.
                          P r o c e d u r e
 
  1.    Per   l'ottenimento   del   contributo,   il   Consiglio   di
amministrazione dell'ISEF adotta  un  dettagliato  piano  descrittivo
finanziario per un importo non superiore all'autorizzazione di spesa,
da trasmettere alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
  2.  La  Giunta  regionale approva il piano ed eroga all'ISEF il 50%
della disponibilita' finanziaria di cui all'art. 1.
  3. La liquidazione a saldo e' disposta dalla  Giunta  regionale  ad
avvenuta    acquisizione   del   rendiconto   finanziario   e   della
documentazione giustificativa delle spese.