Art. 2. P r o c e d u r e 1. Per l'ottenimento del contributo, il Consiglio di amministrazione dell'ISEF adotta un dettagliato piano descrittivo finanziario per un importo non superiore all'autorizzazione di spesa, da trasmettere alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La Giunta regionale approva il piano ed eroga all'ISEF il 50% della disponibilita' finanziaria di cui all'art. 1. 3. La liquidazione a saldo e' disposta dalla Giunta regionale ad avvenuta acquisizione del rendiconto finanziario e della documentazione giustificativa delle spese.