Art. 3. 1. Le eventuali ulteriori somme che comunque dovessero rendersi disponibili saranno oggetto da parte della Giunta regionale di un'apposita delibera di ripartizione ai musei della Regione. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad allocare le opere acquisite presso la propria sede o presso sedi di istituzioni museali che offrono adeguate garanzie atte alla conservazione ed all'uso pubblico del bene. 3. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale se non nei limiti delle disponibilita' esistenti sul cap. 62431.