Art. 3.
 
  1. Le eventuali ulteriori somme  che  comunque  dovessero  rendersi
disponibili  saranno  oggetto  da  parte  della  Giunta  regionale di
un'apposita delibera di ripartizione ai musei della Regione.
  2.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  allocare  le  opere
acquisite presso la propria sede o presso sedi di istituzioni museali
che  offrono  adeguate  garanzie  atte  alla conservazione ed all'uso
pubblico del bene.
  3. La presente legge non  comporta  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio  regionale  se non nei limiti delle disponibilita' esistenti
sul cap.  62431.