Art. 2.
                       Richieste di contributo
 
  Gli   enti  devono  rivolgere  richiesta  per  la  concessione  del
contributo di cui all'art. 1 entro sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, pena l'esclusione dal beneficio.
  Le  richieste devono essere inviate esclusivamente con raccomandata
a.r., e fa fede la data del timbro postale di partenza,  alla  Giunta
regionale - Settore LL.PP. e politica della casa - Servizio OO.PP.  e
servizi.
  La  domanda  sottoscritta  dal legale rappresentante dell'ente deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
   a) deliberazione con la quale:
    viene approvato il quadro delle esigenze  da  soddisfare  con  il
preventivo di spesa;
    si specifica il costo globale dell'intervento proposto;
    si   impegna   l'ente  a  coprire  la  differenza  di  costo  fra
l'intervento globale e l'eventuale contributo regionale concesso;
   b) specifica certificazione attestante la superficie totale  utile
dei  locali  destinatari  ad  asilo  nido  e  il  relativo numero dei
posti-bambino.