Art. 2. Richieste di contributo Gli enti devono rivolgere richiesta per la concessione del contributo di cui all'art. 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena l'esclusione dal beneficio. Le richieste devono essere inviate esclusivamente con raccomandata a.r., e fa fede la data del timbro postale di partenza, alla Giunta regionale - Settore LL.PP. e politica della casa - Servizio OO.PP. e servizi. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) deliberazione con la quale: viene approvato il quadro delle esigenze da soddisfare con il preventivo di spesa; si specifica il costo globale dell'intervento proposto; si impegna l'ente a coprire la differenza di costo fra l'intervento globale e l'eventuale contributo regionale concesso; b) specifica certificazione attestante la superficie totale utile dei locali destinatari ad asilo nido e il relativo numero dei posti-bambino.