Art. 3. Modalita' di erogazione del contributo regionale Il contributo regionale concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo della fornitura di arredo, per un importo non superiore all'80% della spesa richiesta e per un massimo di cinquanta milioni. L'erogazione agli enti locali del contributo regionale in conto capitale, ha luogo con le seguenti modalita': il 50% sulla base della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura; il restante 50% su presentazione della deliberazione di liquidazione della spesa per la fornitura. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata il saldo sara' ricondotto all'80% dell'importo liquidato. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano di riparto dei contributi provvedendo contestualmente alla concessione, impegno e liquidazione. L'accreditamento dell'acconto e del saldo finale viene effettuato su apposito conto speciale vincolato, a favore dell'ente beneficiario.