Art. 3.
          Modalita' di erogazione del contributo regionale
 
  Il contributo  regionale  concorre  ad  attivare  il  finanziamento
dell'intero  costo  della  fornitura  di  arredo,  per un importo non
superiore all'80% della spesa richiesta e per un massimo di cinquanta
milioni.
  L'erogazione agli enti locali del  contributo  regionale  in  conto
capitale, ha luogo con le seguenti modalita':
   il 50% sulla base della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione
della fornitura;
   il   restante   50%   su   presentazione  della  deliberazione  di
liquidazione della spesa per la fornitura. Qualora la spesa sostenuta
risulti inferiore alla somma preventivata il saldo  sara'  ricondotto
all'80% dell'importo liquidato.
  La  Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  approva  il  piano  di   riparto   dei   contributi
provvedendo contestualmente alla concessione, impegno e liquidazione.
  L'accreditamento  dell'acconto  e del saldo finale viene effettuato
su  apposito   conto   speciale   vincolato,   a   favore   dell'ente
beneficiario.