Art. 6. Norma finanziaria All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 250.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000, partita n. 27 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto (al sett. 15 - tit. 1 - ctg. 5 - sez. 10) il cap. 151532 denominato "Contributi ai comuni e loro consorzi per l'arredamento degli asili nido finanziati con la legge regionale n. 56/1986 con uno stanziamento in termini di sola competenza, di lire 250.000.000. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 23 maggio 1997 FALCONIO