Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno 1997 in lire 250.000.000, si  provvede  ai  sensi
dell'art.  38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977,
n.  81,  con  il fondo globale iscritto al cap. 323000, partita n. 27
dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.
  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'esercizio
1997,  e' istituito ed iscritto (al sett. 15 - tit. 1 - ctg. 5 - sez.
10) il cap. 151532 denominato "Contributi ai comuni e  loro  consorzi
per  l'arredamento degli asili nido finanziati con la legge regionale
n. 56/1986 con uno stanziamento in termini  di  sola  competenza,  di
lire 250.000.000.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 23 maggio 1997
 
                              FALCONIO