Art. 11. Accelerazione delle procedure 1. Al fine di assicurare la pronta attuazione dei progetti e degli interventi indicati nel P.R.S. ed inseriti nel Documento annuale di programmazione economica e finanziaria, le strutture e gli organismi regionali preposti alla valutazione degli stessi - ovvero al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati - operano di concerto ed istruiscono le relative pratiche con priorita' rispetto ad ogni altra, adottando i provvedimenti di competenza entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 2. Il Presidente della Giunta regionale - allo scopo di acquisire intese, concerti ed autorizzazioni, comunque denominati, di competenza di differenti Amministrazioni e necessari alla cantierabilita' di progetti ed interventi ammessi a finanziamento - puo' convocare apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonche' promuovere specifici accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 agosto 1990. 3. Il mancato rispetto da parte degli enti attuatori dei tempi e delle modalita' di realizzazione dei progetti e degli interventi ammessi a finanziamento determina, in assenza di comprovati elementi giustificativi laddove e' possibile la sostituzione della Regione all'ente inadempiente e, nelle altre ipotesi, la revoca del finanziamento, il recupero delle somme eventualmente versate e l'assegnazione del contributo ad altro progetto di pronta cantierabilita'. 4. Sulla tempestiva e regolare attuazione dei programmi esercita funzioni di vigilanza e di monitoraggio la Cabina di Regia, che adotta le misure organizzative piu' opportune e propone alla Giunta regionale i provvedimenti necessari a consentire la realizzazione degli investimenti. 5. I pareri previsti dalla presente legge hanno carattere consultivo e non vincolante e devono essere resi, quando non diversamente disposto, non oltre il 15 giorno dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.