Art. 11.
                    Accelerazione delle procedure
 
  1. Al fine di assicurare la pronta attuazione dei progetti e  degli
interventi  indicati  nel P.R.S. ed inseriti nel Documento annuale di
programmazione economica e finanziaria, le strutture e gli  organismi
regionali preposti alla valutazione degli stessi - ovvero al rilascio
di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati
-  operano  di  concerto  ed  istruiscono  le  relative  pratiche con
priorita' rispetto  ad  ogni  altra,  adottando  i  provvedimenti  di
competenza  entro  e  non  oltre  60  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta.
  2. Il Presidente della Giunta regionale - allo scopo  di  acquisire
intese,   concerti   ed   autorizzazioni,   comunque  denominati,  di
competenza   di   differenti   Amministrazioni   e   necessari   alla
cantierabilita'  di  progetti ed interventi ammessi a finanziamento -
puo' convocare apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art.  14
della  legge  n.  241 del 7 agosto 1990, nonche' promuovere specifici
accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8
agosto 1990.
  3. Il mancato rispetto da parte degli enti attuatori  dei  tempi  e
delle  modalita'  di  realizzazione  dei  progetti e degli interventi
ammessi a finanziamento determina, in assenza di comprovati  elementi
giustificativi  laddove  e'  possibile  la sostituzione della Regione
all'ente  inadempiente  e,  nelle  altre  ipotesi,  la   revoca   del
finanziamento,  il  recupero  delle  somme  eventualmente  versate  e
l'assegnazione  del  contributo   ad   altro   progetto   di   pronta
cantierabilita'.
  4.  Sulla  tempestiva  e regolare attuazione dei programmi esercita
funzioni di vigilanza e di  monitoraggio  la  Cabina  di  Regia,  che
adotta  le  misure organizzative piu' opportune e propone alla Giunta
regionale i provvedimenti necessari  a  consentire  la  realizzazione
degli investimenti.
  5.   I   pareri  previsti  dalla  presente  legge  hanno  carattere
consultivo  e  non  vincolante  e  devono  essere  resi,  quando  non
diversamente  disposto,  non  oltre  il  15  giorno  dalla richiesta.
Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.