Art. 13.
         Valutazione dell'impatto occupazionale e produttivo
 
  1. I soggetti attuatori degli interventi per la realizzazione delle
opere pubbliche e lavori pubblici di interesse  pubblico  di  importo
superiore  a  2  miliardi  di lire e di acquisto di beni e servizi di
importi superiori a i miliardo di  lire,  approvano,  contestualmente
alla deliberazione di approvazione del progetto dell'opera pubblica e
dei  lavori  pubblici  e di acquisto di beni e servizi, una relazione
denominata "Valutazione d'impatto occupazionale  produttivo"  (VIOP),
nella  quale  vengono analizzati gli effetti che le scelte effettuate
producono sull'incremento dell'occupazione e sul rafforzamento  delle
strutture produttive e di servizio. La relazione VIOP costitutisce un
allegato ai provvedimenti di approvazione del progetto o della spesa.
  2.  La relazione VIOP contiene l'analisi delle alternative prese in
considerazione per la realizzazione delle opere e per  l'acquisto  di
beni  e  servizi  ed  illustra  le  relative  risultanze in ordine al
rapporto  costi/benefici,  ai  prevedibili  incrementi  occupazionali
diretti  ed  indiretti,  all'impatto  sulle  strutture produttive, di
servizio e di ricerca dell'apparato economico.
  3.   La  relazione  VIOP  e'  redatta  sulla  base  di  linee-guida
deliberate dalla Giunta regionale  entro  90  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge.
  4.  L'importo  di  cui  al comma 1 e' aggiornato periodicamente con
deliberazione della Giunta regionale  sulla  base  degli  indici  dei
prezzi  al  consumo  per  l'intera  collettivita' nazionale, rilevati
dall'Istituto nazionale di statistica.
  5. I soggetti attuatori possono redigere direttamente la  relazione
del  VIOP  oppure  avvalersi di istituti universitari, di istituti di
ricerca della Regione, di studi professionali e strutture pubbliche e
private di ricerca competenti nelle materie economiche e sociali.