Art. 13. Valutazione dell'impatto occupazionale e produttivo 1. I soggetti attuatori degli interventi per la realizzazione delle opere pubbliche e lavori pubblici di interesse pubblico di importo superiore a 2 miliardi di lire e di acquisto di beni e servizi di importi superiori a i miliardo di lire, approvano, contestualmente alla deliberazione di approvazione del progetto dell'opera pubblica e dei lavori pubblici e di acquisto di beni e servizi, una relazione denominata "Valutazione d'impatto occupazionale produttivo" (VIOP), nella quale vengono analizzati gli effetti che le scelte effettuate producono sull'incremento dell'occupazione e sul rafforzamento delle strutture produttive e di servizio. La relazione VIOP costitutisce un allegato ai provvedimenti di approvazione del progetto o della spesa. 2. La relazione VIOP contiene l'analisi delle alternative prese in considerazione per la realizzazione delle opere e per l'acquisto di beni e servizi ed illustra le relative risultanze in ordine al rapporto costi/benefici, ai prevedibili incrementi occupazionali diretti ed indiretti, all'impatto sulle strutture produttive, di servizio e di ricerca dell'apparato economico. 3. La relazione VIOP e' redatta sulla base di linee-guida deliberate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 4. L'importo di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. 5. I soggetti attuatori possono redigere direttamente la relazione del VIOP oppure avvalersi di istituti universitari, di istituti di ricerca della Regione, di studi professionali e strutture pubbliche e private di ricerca competenti nelle materie economiche e sociali.