Art. 14.
           Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
 
  1. Al fine di affermare l'autonomia della societa' regionale  e  di
favorire   il   concorso   pluralistico  delle  rappresentanze  degli
interessi economici, professionali e sociali alla  definizione  delle
politiche  regionali  di sviluppo e' istituito il Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro  (C.R.E.L.),  quale  organismo  consultivo
della Regione e degli Enti locali di Basilicata.
  2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il C.R.E.L.:
   a) assume autonome iniziative per favorire azioni di cooperazione,
concertazione  e  programmazione  negoziata  dello sviluppo, su scala
regionale e locale;
   b) formula proposte ed osservazioni sulle  questioni  fondamentali
concernenti la realta' economica, sociale produttiva ed occupazionale
della Basilicata;
   c)   esprime   pareri   e  valutazioni  in  ordine  agli  atti  di
programmazione della Regione  e  degli  Enti  strumentali  e  locali,
nonche'  ai  provvedimenti  di  maggiore  rilevanza socio-economica e
territoriale.
  3. Sono organi del C.R.E.L.:
   a) l'Assemblea;
   b) l'Ufficio di Presidenza;
   c) il Presidente.
  4. L'Assemblea del C.R.E.L., costituita con decreto del  Presidente
della  Giunta  regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, e' composta da  cinquantacinque  membri,  individuati
dalla   Giunta   regionale,  su  conforme  parere  della  Commissione
consiliare  competente,  in  rappresentanza  delle  organizzazioni  e
istituzioni  di  seguito  specificate,  in  base  al  criterio  della
maggiore rappresentantivita' su scala regionale, di cui:
   a) dodici in rappresentanza  delle  organizzazioni  sindacali  del
lavoro dipendente;
   b) otto in rappresentanza delle organizzazioni dell'imprenditoria;
   c)  quindici  in  rappresentanza  delle  organizzazioni del lavoro
autonomo e delle professioni;
   d) quattro in rappresentanza degli  istituti  del  credito,  delle
assicurazioni e della finanza;
   e) tre in rappresentanza degli enti pubblici economici;
   f)  quattro  in  rappresentanza  delle  realta' culturali (scuola,
universita', ricerca, informazione);
   g)   quattro  in  rappresentanza  dell'associazionismo  giovanile,
femminile, ambientalista e del volontariato;
   h) cinque esperti di materie economiche e sociali eletti con  voto
limitato dal Consiglio regionale.
  5.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  C.R.E.L. e' composto di tredici
membri ed e' eletto, con  voto  separato  e  limitato  dalle  diverse
componenti   di   cui  al  comma  precedente,  nella  misura  di  tre
rispettivamente per le organizzazioni comprese nelle lettere a) e c),
di due per quelle di cui alla lettera b) e  di  uno  per  i  soggetti
rappresentati in ciascuna delle lettere successive.
  6.  L'Ufficio di Presidenza elegge al suo interno il Presidente del
C.R.EL. con voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti.
  7.  La  riunione  di  insediamento  dell'Assemblea  e'  convocata e
presieduta dal Presidente della  Giunta  regionale,  che  sovrintende
alle operazioni di voto e procede alla proclamazione degli eletti.
  8.   Gli   organi  del  C.R.E.L.  durano  in  carica  per  l'intera
legislatura regionale e vengono rinnovati  entro  i  primi  sei  mesi
della  legislatura  successiva. Per il loro funzionamento l'Assemblea
adotta  un  regolamento  interno  che   diviene   operante   con   la
deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale.
  9.  Ai  lavori  dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza possono
essere  invitati  a  partecipare  amministratori  e  dirigenti  della
Regione,   degli  Enti  locali  e  strumentali,  nonche'  esperti  di
riconosciuta qualificazione.
  10. Per lo svolgimento dei propri compiti il C.R.E.L. si avvale  di
una segreteria tecnica, composta da personale regionale appositamente
assegnato con atto deliberativo della Giunta regionale.
  11.  Al  Presidente  del  C.R.E.L.  viene attribuita una indennita'
lorda di carica pari al 15% di quella del Consigliere regionale.   Ai
membri  dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sono riconosciute
le spese di viaggio per la partecipazione alle  sedute  degli  organi
collegiali.
  12.  Gli  oneri di finanziamento del CREL, valutati per il corrente
esercizio  finanziario  in   L.50   milioni,   sono   coperti   dalle
disponibilita'  previsti sul Cap. 550 dei Bilancio regionale. Per gli
esercizi successivi le leggi  di  bilancio  prevederanno  i  relativi
oneri sullo stesso e corrispondente capitolo del bilancio regionale.