Art. 14. Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 1. Al fine di affermare l'autonomia della societa' regionale e di favorire il concorso pluralistico delle rappresentanze degli interessi economici, professionali e sociali alla definizione delle politiche regionali di sviluppo e' istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali di Basilicata. 2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il C.R.E.L.: a) assume autonome iniziative per favorire azioni di cooperazione, concertazione e programmazione negoziata dello sviluppo, su scala regionale e locale; b) formula proposte ed osservazioni sulle questioni fondamentali concernenti la realta' economica, sociale produttiva ed occupazionale della Basilicata; c) esprime pareri e valutazioni in ordine agli atti di programmazione della Regione e degli Enti strumentali e locali, nonche' ai provvedimenti di maggiore rilevanza socio-economica e territoriale. 3. Sono organi del C.R.E.L.: a) l'Assemblea; b) l'Ufficio di Presidenza; c) il Presidente. 4. L'Assemblea del C.R.E.L., costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' composta da cinquantacinque membri, individuati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, in rappresentanza delle organizzazioni e istituzioni di seguito specificate, in base al criterio della maggiore rappresentantivita' su scala regionale, di cui: a) dodici in rappresentanza delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente; b) otto in rappresentanza delle organizzazioni dell'imprenditoria; c) quindici in rappresentanza delle organizzazioni del lavoro autonomo e delle professioni; d) quattro in rappresentanza degli istituti del credito, delle assicurazioni e della finanza; e) tre in rappresentanza degli enti pubblici economici; f) quattro in rappresentanza delle realta' culturali (scuola, universita', ricerca, informazione); g) quattro in rappresentanza dell'associazionismo giovanile, femminile, ambientalista e del volontariato; h) cinque esperti di materie economiche e sociali eletti con voto limitato dal Consiglio regionale. 5. L'Ufficio di Presidenza del C.R.E.L. e' composto di tredici membri ed e' eletto, con voto separato e limitato dalle diverse componenti di cui al comma precedente, nella misura di tre rispettivamente per le organizzazioni comprese nelle lettere a) e c), di due per quelle di cui alla lettera b) e di uno per i soggetti rappresentati in ciascuna delle lettere successive. 6. L'Ufficio di Presidenza elegge al suo interno il Presidente del C.R.EL. con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 7. La riunione di insediamento dell'Assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che sovrintende alle operazioni di voto e procede alla proclamazione degli eletti. 8. Gli organi del C.R.E.L. durano in carica per l'intera legislatura regionale e vengono rinnovati entro i primi sei mesi della legislatura successiva. Per il loro funzionamento l'Assemblea adotta un regolamento interno che diviene operante con la deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale. 9. Ai lavori dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare amministratori e dirigenti della Regione, degli Enti locali e strumentali, nonche' esperti di riconosciuta qualificazione. 10. Per lo svolgimento dei propri compiti il C.R.E.L. si avvale di una segreteria tecnica, composta da personale regionale appositamente assegnato con atto deliberativo della Giunta regionale. 11. Al Presidente del C.R.E.L. viene attribuita una indennita' lorda di carica pari al 15% di quella del Consigliere regionale. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sono riconosciute le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali. 12. Gli oneri di finanziamento del CREL, valutati per il corrente esercizio finanziario in L.50 milioni, sono coperti dalle disponibilita' previsti sul Cap. 550 dei Bilancio regionale. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio prevederanno i relativi oneri sullo stesso e corrispondente capitolo del bilancio regionale.